Segnalazioni di illecito - Whistleblowing

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto giuridico del c.d. whistleblowing, un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In particolare, l'art. 1 comma 51 ha modificato il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165  inserendovi l'articolo 54-bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".
Ulteriori modifiche di rilievo all'art. 54-bis sono state apportate dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, che ha ampliato il novero dei soggetti sottoposti alla tutela della legge e garantito maggiormente la tutela del segnalante con particolare riferimento alla riservatezza della sua identità.

Tra i provvedimenti in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si ricorda la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio e la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 che ha fornito nuove Linee guida sull'argomento, nonché le relative FAQ.

Al segnalante sono accordate le tutele previste dal sopra citato art. 54-bis a condizione che:

  • il segnalante rivesta la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato (vedi paragrafo successivo);

  • la segnalazione abbia ad oggetto "condotte illecite";

  • il segnalante sia venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";

  • la segnalazione sia effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";

  • la segnalazione sia inoltrata ad almeno uno dei destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

 

CHI PUÒ PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE

Per whistleblower si intende il dipendente pubblico, o soggetto ad esso equiparato, che segnali agli organi competenti condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. 

 

COSA SI PUÒ SEGNALARE

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale e tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Diversamente, le comunicazioni di misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, devono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nell’ente di  appartenenza del segnalante.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono da inoltrare al  Responsabile Prevenzione della Corruzione,  che  ne cura l'attività istruttoria e pone quindi in essere gli atti necessari ad una attività di verifica e di analisi della segnalazione stessa.

La segnalazione può essere effettuata:

  • collegandosi all’apposita pagina web di Anac indicata di seguito:

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F

oppure

  • collegandosi al seguente link

https://ancitoscana.whistleblowing.it/


Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sono sottoposti al trattamento di cui all'allegata informativa.

Per espressa previsione dell'art. 54-bis, comma 4, la segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale (L. 241/1990) nonché all'accesso civico generalizzato (D. lgs. 33/2013 artt. 5 e 5 bis).

 

DOCUMENTI UTILI

Legge 30 novembre 2017, n. 179

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179

Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (Linee guida in materia di whistleblowing)

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida

 

NOTE

Con Circolare del 21.11.22  il Direttore, in qualità di RPCT, ha provveduto a comunicare ai  dipendenti di Anci Toscana la  “Procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità da parte del dipendente pubblico, o soggetto ad esso equiparato,  e tutela del segnalante (cd whisteblower”).

Data di creazione: 10/09/2020
Data di ultima modifica: 21/11/2022